Requisiti per l’occupazione di alloggi convenzionati

Informazioni sui requisiti per l’occupazione di alloggi convenzionati ai sensi dell’art. 79 L.P. 13/1997...

Data di pubblicazione:

18/09/2025

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2 Minuti

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Agenzia per la vigilanza sull'edilizia abitativa

Descrizione

Informazioni sui requisiti per l’occupazione di alloggi convenzionati ai sensi dell’art. 79 L.P. 13/1997 a seguito dell’entrata in vigore della LP n. 6/2025

Gentili Signore e Signori,

come noto, la legge provinciale 17 giungo 2025, n. 6 “Riforma Abitare 2025” ha modificato la disciplina in tema di abitazioni riservate ai residenti, semplificando i requisiti di occupazione. In particolare, con la modifica di cui sopra, per

poter occupare un alloggio riservato ai residenti occorre:

- la residenza anagrafica da almeno cinque anni consecutivi in provincia

o

- un’attività lavorativa dipendente nel territorio provinciale per la durata dell’occupazione

e

- l’utilizzo dell’alloggio per il fabbisogno abitativo primario, con spostamento della residenza anagrafica.

Disposizioni specifiche sono previste per le persone emigrate fuori provincia e per scolari o studenti iscritti ad un istituto di formazione con sede nel territorio provinciale. 

Non è, quindi, piú previsto tra i requisiti di  occupazione di un alloggio vincolato, il fatto di non essere proprietari di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro.

Questa modifica, anche se riferita direttamente ai vincoli di cui all’art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è indirettamente applicabile anche ai vincoli assunti in base al previgente art. 79 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Infatti, le disposizioni transitorie, che, per facilitá di lettura, si riportano in calce, stabiliscono sostanzialmente che nessuno possa essere sanzionato per la violazione del vincolo assunto ai sensi dell’art. 79 della previgente legge urbanistica provinciale, se il fatto non costituisce più una violazione ai sensi della nuova legge provinciale 17 giungo 2025, n. 6; fa eccezione il caso in cui la sanzione sia già stata irrogata con ordinanza ingiunzione. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato.

La stessa regola è prevista anche per la violazione del vincolo assunto ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, nelle versioni vigenti fino all’entrata in vigore della legge provinciale 17 giungo 2025, n. 6.

Diversamente, ove il citato art. 79 disciplini aspetti, che non diano luogo a sanzioni, in maniera differente, eventualmente piú favorevole, rispetto a quanto prevede la nuova normativa di cui agli artt. 39 e 97, modificati dalla legge provinciale 6/2025, si continuano ad applicare le disposizioni fino ad allora vigenti. 

Giova, infine, ricordare che, rimane ferma la regola, secondo cui, per le abitazioni convenzionate ai sensi del previgente art. 79 della legge urbanistica provinciale, si applica la sanzione piú favorevole tra quella prevista dal medesimo art. 79 e quella prevista dall’art. 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, come modifcato dalla legge provinciale 6/2025.

Le sopra citate modifiche sono state inserite nei nuovi flyer informativi che sono scaricabili anche in formato pdf:

https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/fa2c461c-07ed-0127-6ab8-bc3b6f187316/953306eb-6299-4e28-854a-e2042b1b1f06/2025_Info%20flyer%20AWA%20ITA_Art.79.pdf

AVE Agenzia di vigilanza sull'edilizia

https://vigilanza-edilizia.provincia.bz.it/

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Ultimo aggiornamento: 14/10/2025, 12:58

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