Dichiarazioni sostitutive di certificazione

Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi il cittadino può produrre una semplice dichiarazione al posto della corrispondente certificazione. La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituisce. L'autocertificazione deve essere accettata dal dipendente adetto. Un eventuale rifiuto costituisce violazione dei doveri d'ufficio. La firma sull'autocertificazione non deve essere autenticata e non è soggetta ad imposta di bollo. L'autocertificazione può essere sottoscritta davanti al dipendente adetto oppure può essere presentata da un'altra persona o inviata per posta o fax. Per le autocertificazioni non è richiesto allegare la fotocopia del documento di identità di chi ha firmato la dichiarazione.

L'autocertificazione può essere utilizzata da tutti i cittadini, da cittadini dell'Unione Europea e da cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione per minori o interdetti sono resi dai genitori o dal tutore.

I seguenti dati possono essere certificati con dichiarazione sostitutiva di certificazione:

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato civile (stato libero, coniugato, vedovo, divorziato ecc.)
  • stato di famiglio
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore ecc.
  • tutti i dati contenuti nei registri di stato civile a conoscenza dell'interessato (ad esempio paternità, separazione dei beni ecc.)
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio camera di commercio)
  • appartenenza ad ordini professionali
  • titolo di studio ed esami sostenuti
  • qualifica professionale, titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica
  • reddito, situazione economica ed assolvimento di obblighi contributivi
  • possesso e numero di codice fiscale e partita IVA
  • stato di disoccupazione, qualità di pensionato, qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • situazione relativa all'adempimento degli obblighi militari
  • non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • vivere a carico
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non avere presentato domanda di concordato.

Il ricorso all'autocertificazione non è invece possibile per:

  • certificati medici, sanitari e veterinari
  • marchi e brevetti
  • certificati di origine
  • certificati di conformità CEE.

L'autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione. L'uso delle autocertificazioni è ammessa nei rapporti con imprese e persone private se questi lo consentono.

Competente

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