Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi il cittadino può produrre una semplice dichiarazione al posto della corrispondente certificazione. La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituisce. L'autocertificazione deve essere accettata dal dipendente adetto. Un eventuale rifiuto costituisce violazione dei doveri d'ufficio. La firma sull'autocertificazione non deve essere autenticata e non è soggetta ad imposta di bollo. L'autocertificazione può essere sottoscritta davanti al dipendente adetto oppure può essere presentata da un'altra persona o inviata per posta o fax. Per le autocertificazioni non è richiesto allegare la fotocopia del documento di identità di chi ha firmato la dichiarazione.
L'autocertificazione può essere utilizzata da tutti i cittadini, da cittadini dell'Unione Europea e da cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione per minori o interdetti sono resi dai genitori o dal tutore.
I seguenti dati possono essere certificati con dichiarazione sostitutiva di certificazione:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato civile (stato libero, coniugato, vedovo, divorziato ecc.)
- stato di famiglio
- esistenza in vita
- nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore ecc.
- tutti i dati contenuti nei registri di stato civile a conoscenza dell'interessato (ad esempio paternità, separazione dei beni ecc.)
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio camera di commercio)
- appartenenza ad ordini professionali
- titolo di studio ed esami sostenuti
- qualifica professionale, titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica
- reddito, situazione economica ed assolvimento di obblighi contributivi
- possesso e numero di codice fiscale e partita IVA
- stato di disoccupazione, qualità di pensionato, qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo
- situazione relativa all'adempimento degli obblighi militari
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- vivere a carico
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non avere presentato domanda di concordato.
Il ricorso all'autocertificazione non è invece possibile per:
- certificati medici, sanitari e veterinari
- marchi e brevetti
- certificati di origine
- certificati di conformità CEE.
L'autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione. L'uso delle autocertificazioni è ammessa nei rapporti con imprese e persone private se questi lo consentono.